IL REGOLAMENTO DELLA RISERVA MARINA DI PORTOFINO

Consorzio di Gestione Viale Rainasso 14 – Villa Carmagnola – 16038 Santa Margherita Ligure GE)
tel. 0185 289649 – fax 0185 293002 –
e-mail: amp.portofino@libero.it

L’Ente gestore, ultimate tutte le procedure di stesura del regolamento dell’Area Marina Naturale protetta del Promontorio di Portofino, in attesa della definitiva approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente, delibera il seguente

Regolamento di gestione e organizzazione

Finalità

Tutela degli ambienti marini e costieri ricadenti nell’Area, promozione e valorizzazione delle attività economiche dirette ed indirette connesse con l’Area Marina Naturale Protetta e tutela di tutte quelle attività sociali svolte abitualmente e tradizionalmente dai residenti nei Comuni interessati, purché compatibili con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell’Area.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:
  1. Articolo 1
  2. Articolo 2
  3. Articolo 3
  4. Articolo 4
  5. Articolo 5
  6. Articolo 6
  7. Articolo 7
  8. Articolo 8
  9. Articolo 9
  10. Articolo 10
  11. Articolo 11

Art. 1. – Delimitazione generale dell’Area Marina Naturale Protetta.

L’Area Marina Naturale Protetta del Promontorio di Portofino è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

Latitudine Longitudine
44°19'.12”N 09°12'.52”E
44°18'.20”N 09°13'.30”E
44°18'.11”N 09°12'.46”E
44°18'.09”N 09°12'.54”E
44°18'.11”N 09°13'.13”E
44°17'.43”N 09°13'.22”E
44°18'.32”N 09°10'.25”E
44°18'.50”N 09°10'.34”E
44°18'.53”N 09°10'.28”E
44°18'.35”N 09°10'.13”E
44°18'.50”N 09°09'.18”E
44°19'.15”N 09°09'.29”E
44°19'.33”N 09°09'.44”E
44°19'.26”N 09°09'.01”E
44°19'.31”N 09°09'.04”E
44°19'.36”N 09°08'.47”E
44°19'.44”N 09°08'.55”E
44°20'.40”N 09°09'.10”E
44°20'.40”N 09°09'.20”E

Non fanno parte dell’area Marina Naturale Protetta di Portofino il canale di accesso e la rada di Portofino, il canale di accesso e la rada di San Fruttuoso, il canale d’accesso e la rada di Porto Pidocchio.

Art. 2. – Zonizzazioni dell’Area Marina Naturale Protetta.

2.1 Zona “A” di riserva integrale

La zona A di riserva integrale comprende tutta la Cala dell’Oro fino alla congiungente Punta Torretta (miraglio “T”) e Punta del Buco (miraglio “U”), individuati dalle seguenti coordinate:

Latitudine Longitudine
44°18'.55”N 09°09'.26”E
44°18'.44”N 09°10'.00”E

2.2 Zona “B” di riserva generale

La zona B di riserva generale comprende il tratto di mare da Punta di Portofino a Punta della Chiappa, fatto salvo il corridoio d’accesso e la rada di San Fruttuoso, ed è delimitata dalla congiungente delle boe relative ai punti sottoindicati:

Latitudine Longitudine
44°17'.43”N 09°13 '.22”E
44°18'.32”N 09°10'.25”E
44°18'.50”N 09°10'.34”E
44°18'.53”N 09°10'.28”E
44°18'.35”N 09°10'.13”E
44°18'.50”N 09°09'.18”E
44°19'.15”N 09°08'.29”E

2.3 Zona “C” di riserva parziale

La zona C di riserva parziale comprende il tratto di mare da Punta Pedale alla Punta di Portofino, fatto salvo il corridoio di accesso e la rada di Portofino, e da Punta della Chiappa a Punta Cannette, fatto salvo il corridoio d’accesso e la rada di Porto Pidocchio, ed è delimitata dalla congiungente dei miragli e delle boe relative ai punti sottoindicati:

Latitudine Longitudine
44°19'.12”N 09°12'.52”E
44°18'.20”N 09°13'.30”E
44°18'.11”N 09°12'.46”E
44°18'.09”N 09°12'.54”E
44°18'.11”N 09°13'.13”E
44°17'.43”N 09°13'.22”E
44°19'.15”N 09°09'.29”E
44°19'.33”N 09°09'.44”E
44°19'.26”N 09°09'.01”E
44°19'.31”N 09°09'.04”E
44°19'.36”N 09°08'.47”E
44°19'.44”N 09°08'.55”E
44°20'.40”N 09°09'.10”E
44°20'.40”N 09°09'.20”E

Art. 3. – Divieti generali.

All’interno dell’Area Marina Naturale Protetta del Promontorio di Portofino, come sopra individuata, sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell’ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell’area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell’articolo 19 comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n°394.

In particolare, sono vietate:

Art. 4 – Attività di sorveglianza

La sorveglianza dell’Area Marina Naturale Protetta del Promontorio di Portofino è esercitata ai sensi dell’art. 19, comma 7 della legge 6 dicembre 1991, n 394 come modificato dalla legge dall’art 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998, n 426, dalla Capitaneria di Porto, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime Aree protette.

Art. 5. – Zona “A”: regolamentazione.

5.1 Attività vietate in zona “A”

Nella zona A), oltre a quanto indicato nel precedente articolo 3, è vietata:

5.2 Attività consentite in zona “A”

In zona A), è consentito l’accesso, oltre che ai mezzi di soccorso:

La richiesta di autorizzazione avanzata dal responsabile scientifico della ricerca dovrà indicare le finalità del progetto, e tutte le informazioni utili riguardanti il mezzo navale, le strumentazioni di bordo, ed il personale impiegato.

Art. 6 – Zona “B”: regolamentazione.

6.1 Attività vietate in zona “B”

Nella zona B), oltre a quanto indicato nel precedente articolo 3, è vietato:

6.2. Attività consentite in zona “B”

Nella zona “B”, oltre a quanto indicato nel precedente art.3 è consentita:

6.3 Disciplina degli ormeggi

6.3.1 Ormeggi per le attività subacquee

I siti di ormeggio per le attività subacquee, di cui all’art 6.5 del presente regolamento, sono individuati dall’Ente Gestore, nel numero consentito a seguito delle risultanze scientifiche, conseguenti a ricerche mirate; in sede di prima applicazione, sono stati individuati:

in cui possono essere ormeggiate contemporaneamente 2 imbarcazioni;

2 siti non operativi:

per valutazioni comparative.

Le imbarcazioni dei subacquei privati opereranno negli stessi siti e dovranno sostarvi solo per il tempo sufficiente per effettuare l’immersione. Viene fatto divieto di immersione nella zona “B” alle scuole subacquee per immersioni didattiche di fine corso. L’Ente Gestore determina le modalità relative all’utilizzo degli ormeggi, e l’importo dei corrispettivi economici da versare al Consorzio.

6.3.2 Ormeggi per le attività diportistiche

Per le attività diportistiche, di cui all’art 6.2 lettera b) del presente regolamento, sono individuati dall’Ente Gestore tre siti di ormeggio per natanti identificati come segue:

Inoltre allo scopo di salvaguardare le attività economiche del borgo di S.Fruttuoso di Capodimonte, è individuato dall’Ente Gestore un sito di ormeggio destinato a natanti ed imbarcazioni, nel tratto di costa compreso tra la punta della Torretta e l’imbarcadero di S. Fruttuoso. L’accesso a tali ormeggi deve avvenire dal canale di accesso a S. Fruttuoso, con rotta perpendicolare alla linea di costa. L’Ente Gestore determina le modalità relative all’utilizzo degli ormeggi, e l’importo dei corrispettivi economici da versare al Consorzio.

6.4 Disciplina della pesca professionale

E’ consentito l’accesso e l’ancoraggio alle imbarcazioni a motore, per l’esercizio della pesca professionale da parte dei pescatori residenti, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13.3.1958 n°250, con sede nei Comuni territorialmente interessati, alla data del 1° agosto 1998. La pesca è consentita con gli attrezzi e nei siti tradizionali per l’esercizio della piccola pesca costiera. Lente Gestore può limitare la pesca, relativamente alle modalità ed al periodo, per garantire la tutela della qualità ambientale.

6.5 Disciplina dell’attività subacquea

6.5.1 Disposizioni generali

Nella zona “B” è consentita l’effettuazione di visite subacquee guidate, nei limiti della regolamentazione di cui al successivo art.6.5.2 e l’effettuazione di visite subacquee di privati nei limiti della regolamentazione di cui al successivo art.6.5.3. La navigazione deve avvenire con rotta perpendicolare alla linea di costa, e velocità massima di 5 nodi, al solo scopo di raggiungere i siti di ormeggio appositamente previsti dall’Ente Gestore, in base a quanto stabilito all’articolo 6.3.1. Le immersioni devono svolgersi secondo quanto previsto dalle normative nazionali e locali. Il numero massimo di subacquei per ogni immersione è stabilito come segue:

  1. 12 per le visite subacquee guidate organizzate dalle imprese di cui all’art.6.5.2
  2. 6 per le visite subacquee organizzate dalle associazioni di cui all’art.6.5.2 e per e visite subacquee di privati di cui all’art. 6.5.3

L’Ente Gestore determina le modalità relative all’utilizzo degli ormeggi, e l’importo dei orrispettivi economici da versare al Consorzio.

6.5.2 Visite subacquee con appoggio di unità navali di associazioni e imprese

L’Ente Gestore può rilasciare, su richiesta, un’autorizzazione annuale ovvero stipula una convenzione con soggetti aventi i seguenti requisiti: essere imprese che prevedono nel loro statuto, da una data anteriore al 26 aprile 1999, l’attività di accompagnamento a subacquei, oppure essere associazioni senza scopo di lucro che prevedono espressamente nel loro statuto da una data anteriore al 26 aprile 1999, l’attività subacquea (didattica o ricreativa) e inoltre: aver sede legale o secondaria, da data anteriore al 26 aprile 1999, in uno dei seguenti Comuni: Portofino, S. Margherita, Camogli, Recco o Rapallo; oppure aver provveduto, entro il 7 agosto 1999 ad associarsi ad imprese o associazioni operanti nel settore subacqueo, già presenti alla data del 1° agosto 1998 nei Comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure e Camogli. Ogni impresa o associazione può essere autorizzata esclusivamente per le unità navali già autorizzate ai sensi del punto 1 del presente articolo, e in ogni caso per un numero di unità navali non superiore a 6. Tutte le eventuali sostituzioni delle unità navali dovranno essere preventivamente autorizzate dal consorzio. Le unità navali autorizzabili non possono avere lunghezza superiore a 12 metri. Potranno essere autorizzate, in deroga, unità navali già autorizzate di lunghezza superiore soltanto fino al 31 dicembre 2000. L’Ente Gestore dispone i criteri in base ai quali le vicende modificate o estintive, riguardanti soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo, debbono considerarsi ostative alla sopravvivenza dell’autorizzazione in capo al soggetto nuovo o modificato. Sono altresì autorizzabili dall’Ente Gestore, anche in deroga ai requisiti di cui al precedente punto 1 b) del presente articolo, visite subacquee organizzate da imprese e da associazioni aventi sede nella provincia di Genova. L’ente Gestore nel rilasciare tali autorizzazioni può avvalersi del parere del Comitato Tecnico Scientifico.

6.5.3 Visite subacquee di privati

L’Ente Gestore può rilasciare, su richiesta, un’autorizzazione a privati che intendano effettuare visite subacquee, fino a un massimo di 90 subacquei al giorno che utilizzino non più di 30 natanti, e determina eventuali corrispettivi economici. I subacquei che intendono effettuare visite subacquee partendo da terra, senza supporto di natante di appoggio, dovranno munirsi dell’autorizzazione di cui al punto 1 e utilizzare esclusivamente i siti individuati dal Comitato Tecnico Scientifico.

6.6 Disciplina della pesca sportiva

E’ consentita l’attività di pesca sportiva da riva con canna senza mulinello e l’attività di pesca sportiva da natante con uso di canna e lenza da fermo esercitate dai residenti nei Comuni di Camogli, Santa Margherita, Portofino. L’Ente Gestore potrà rilasciare autorizzazioni temporali per particolari attività di pesca previste dalla normativa nazionale vigente, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico, e determina eventuali corrispettivi economici.

6.7 Prelievo di organismi e campioni per motivi di studio

E’ consentito il prelievo di organismi e campioni, per soli motivi di studio, con le modalità determinate dall’Ente Gestore.

Articolo 7 – Zona “C”: regolamentazione

7.1 Attività vietate in zona “C”

In zona C) oltre a quanto indicato al resente articolo 3 è vietato:

7.2 Attività consentite in zona “C”

Nella zona C) è consentita:

  1. la balneazione;
  2. l'accesso ed il transito con l’utilizzo di remi o a vela di natanti e imbarcazioni da diporto;
  3. l'accesso alle unità navali con velocità massima di 5 nodi, al solo fine di raggiungere, con rotta perpendicolare, le aree di ancoraggio di cui all’articolo 7.3
  4. l'ormeggio e l’ancoraggio, nei limiti della regolamentazione di cui al successivo art.7.3
  5. la pesca professionale di cui all’art.6.4 e la pesca mediante “Tonnarella”
  6. le attività subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali fotografia, ripresa, turismo subacqueo, ecc)
  7. la pesca sportiva effettuata da riva, con lenza e canna anche con mulinello
  8. la pesca sportiva effettuata da natante, con lenza e canna da fermo
  9. il prelievo di organismi e campioni, per soli motivi di studio, nei limiti della regolamentazione di cui al precedente articolo 6.7
  10. l’accesso e l’ancoraggio a tutti i mezzi navali indicati al’art. 5.2 a) e b).

7.3 Disciplina dell’ancoraggio e dell’ormeggio in zona “C”

In zona “C” è consentito l’ancoraggio ai natanti ed alle imbarcazioni di lunghezza massima di 24 metri, sino all’individuazione delle zone non oggetto di particolare tutela ambientale.

Articolo 8 – Fascia di transito

La navigazione a motore nella fascia di mare prospiciente l’Area Marina Naturale Protetta di Portofino, per una larghezza di 500 metri a partire dal confine dell’area protetta, dovrà essere effettuata ad una velocità massima di 10 nodi, fatto salvo il transito dei mezzi impiegati per servizio pubblico navale di linea che potranno procedere ad una velocità di trasferimento non superiore a venti nodi.

Articolo 9 – Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da 7 esperti designati dall’Ente Gestore scelti tra ricercatori appartenenti a enti o istituti di ricerca riconosciuti.

Articolo 10 – Sforzo di pesca

L’esercizio della pesca professionale e sportiva nelle zone B e C obbliga a fornire all’Ente Gestore periodici dati relativi alla qualità e quantità del pescato.

Articolo 11 – Norma transitoria

Fino all’entrata in funzione dei siti di ormeggio previsti dal presente regolamento, in zona B e in zona C è consentito l’ancoraggio con le modalità individuate dall3ente Gestore.

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